In Italia sono previste tre forme di protezione.

  • Lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.
  • La protezione sussidiaria, in base al Decreto legislativo 251/07 (articolo 14)
  • La protezione umanitaria, nazionale, disciplinata dal Decreto legislativo 286/98 (articolo 5, comma 6 e articolo 19) e dalla Legge 189/2002 (articolo 32).

La legge prevede una procedura unificata per tutte le forme di protezione. La procedura prevede una prima fase amministrativa ed una seconda di tipo giurisdizionale, nel caso in cui la fase amministrativa si sia conclusa con una decisione negativa.