PER ME E PER LA MIA FAMIGLIA

#iohodiritto… di fare autenticare una fotografia o un documento

Per alcune procedure legali o amministrative è necessario autenticare la tua fotografia, cioè dimostrare che essa ritrae fedelmente la tua persona (ad es. un certificato nel quale alla tua immagine è collegato il tuo nome); in questi casi puoi andare personalmente, con il tuo documento di identità valido e con la fotografia, presso un notaio o presso il Comune: il notaio (o il pubblico ufficiale incaricato dal Comune) unirà la fotografia ad un documento scritto nel quale dichiarerà che l’immagine fotografata corrisponde al tuo viso, con l’indicazione di tutti i tuoi dati anagrafici.

Ci sono casi, poi, in cui è necessario consegnare la copia autentica di un documento (un contratto, un diploma, un certificato medico, ecc.).

Se ti serve una copia autentica conforme all’originale e il documento è stato creato in Italia, dovrai rivolgerti all’ufficio o alla persona che lo ha emesso: per esempio, se si tratta di un diploma, alla Scuola o all’Università dove hai studiato; se si tratta di un certificato di stato di famiglia, al Comune dove sei residente; se si tratta di un atto notarile, al notaio che lo ha scritto.

Se hai già con te un documento originale, o la copia di un documento originale, in certi casi è sufficiente una copia autentica del documento che è già in tuo possesso: in questi casi puoi portarlo ad un notaio, o ad un cancelliere (in Tribunale) o ad un segretario comunale (in Comune) e chiedergli di certificare che la copia di quel documento sia conforme al documento che tu gli hai esibito. Questo vale anche se hai con te l’originale o una copia di un documento che è stato creato nel tuo Paese di origine.

Se la fotografia autenticata o la copia del documento devono essere utilizzate all’estero, potrà essere necessaria – in base al Paese di cui si tratta – una legalizzazione o una Apostille: a seconda dei casi, viene apposta dalla Prefettura o dalla Procura della Repubblica e serve a dimostrare che chi ha autenticato la fotografia o la copia è un pubblico ufficiale autorizzato a farlo.

#iohodiritto… di iscrivermi all’anagrafe del Comune in cui vivo

Se sei in possesso di un regolare permesso di soggiorno, hai diritto di chiedere la residenza anagrafica nel Comune in cui stai vivendo. Ottenuta la residenza potrai chiedere la carta di identità ed avrai diritto ad alcuni servizi di assistenza sociale e di carattere sanitario; potrai chiedere l’assegnazione di una casa popolare; potrai sostenere l’esame per la patente di guida (o convertire la tua patente di guida estera); infine, potrai iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale.

L’iscrizione all’anagrafe è uno dei requisiti per la richiesta della cittadinanza italiana.

Per iscriverti devi fare una domanda all’Anagrafe del Comune in cui vivi abitualmente, esibendo il tuo permesso di soggiorno o la richiesta fatta per averlo o per rinnovarlo.

Se sei un rifugiato, se sei titolare di protezione internazionale sussidiaria, se hai un permesso di soggiorno per motivi umanitari e anche se sei un richiedente asilo già titolare di permesso di soggiorno, hai diritto di iscriverti all’anagrafe anche in mancanza di un passaporto valido.

Puoi chiedere che insieme a te venga iscritto il tuo nucleo familiare: per verificare i rapporti familiari ci si baserà sul tuo permesso di soggiorno.

La tua iscrizione deve avvenire entro 2 giorni dalla domanda. La tua residenza sarà effettiva dal giorno dell’iscrizione. Se entro 45 giorni non riceverai comunicazioni o richieste dal Comune, l’iscrizione sarà definitiva.

Il luogo di residenza è il luogo in cui hai la tua dimora abituale, cioè il luogo in cui ti trovi stabilmente e in cui intendi continuare a vivere. Non è necessario che la casa in cui abiti abbia certe dimensioni o certe caratteristiche. Puoi chiedere la residenza anche se sei ospite di altre persone (parenti, amici, il datore di lavoro).

Se ti trovi in un centro di accoglienza hai diritto di essere iscritto all’anagrafe presso l’indirizzo del Centro.

Anche se non hai un luogo in cui abitare (per esempio se dormi alla stazione o anche per strada), in alcuni casi puoi chiedere la residenza se dimostri di trovarti stabilmente nel territorio del Comune (in questo caso sarai iscritto come persona senza fissa dimora).

Ricordati che se hai la dimora abituale nel territorio di un Comune, iscriverti all’anagrafe è anche un tuo dovere.

#iohodiritto… di chiedere il nulla osta per sposarmi

Uno straniero che vuole sposarsi in Italia deve consegnare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del suo Paese di origine, da cui risulti che in base alle legge di quel Paese non ci sono impedimenti al matrimonio (c.d. “nulla osta”).

Se sei rifugiato, non potendoti rivolgere alle autorità del tuo Paese di origine, puoi contattare l’UNHCR, il quale può rilasciare una dichiarazione simile al “nulla osta”. La richiesta all’UNHCR deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

  1. Un atto notorio (in originale) firmato da non più di sei mesi: l’interessato può recarsi in Tribunale e dichiarare sotto la propria responsabilità, alla presenza di due testimoni, il proprio stato libero; oppure due persone (definite “attestanti”) possono dichiarare davanti ad un notaio che la persona interessata ha i requisiti per sposarsi. In alternativa, gli stessi concetti possono essere espressi in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dall’ufficiale di stato civile o dal notaio;
  2. Copia della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato;
  3. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  4. Copia di un documento valido del futuro coniuge.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) rilascia il “nulla osta” solo ai rifugiati riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.

Se sei un richiedente asilo / titolare di protezione sussidiaria / titolare di protezione umanitaria e non puoi o non vuoi rivolgerti alle autorità del tuo Paese di origine, puoi chiedere all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza la pubblicazione delle nozze presentando un atto notorio firmato in Tribunale o davanti ad un notaio o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – come nel precedente punto a) – con una dichiarazione scritta dove chiarisci i motivi per i quali non puoi presentare il nulla osta rilasciato dalle autorità del tuo Paese.

Se l’ufficiale di stato civile rigetta la richiesta di pubblicazione delle nozze, puoi fare ricorso al Tribunale, chiedendo che sia il giudice ad accertare che non sussistono impedimenti al matrimonio e quindi ad ordinare all’ufficiale di stato civile di dare luogo comunque alle pubblicazioni delle nozze.

#iohodiritto… di avere i documenti per il ricongiungimento familiare

Se hai lo status di rifugiato o godi di protezione sussidiaria, hai diritto a ricongiungerti con la tua famiglia. Puoi quindi chiedere che vivano insieme a te:

  • il tuo coniuge maggiorenne, non legalmente separato da te;
  • i figli minorenni non sposati – tuoi, del tuo coniuge o di entrambi – anche nati fuori dal matrimonio;
  • le persone minorenni che hai adottato o che ti sono state legalmente affidate o di cui sei il tutore (con il consenso dei loro genitori, se esistono);
  • i figli maggiorenni, se sono a tuo carico e sono totalmente invalidi;
  • i tuoi genitori, se sono a tuo carico e non hanno altri figli nel Paese di origine, o i genitori che hanno più di 65 anni, se gli altri figli presenti non se ne possono prendere cura.

Se sei un rifugiato o un beneficiario di protezione sussidiaria, a differenza di quanto richiesto per gli altri stranieri, non è necessario che tu dimostri un certo reddito né che la casa in cui abiti abbia determinate caratteristiche.

Spesso se sei rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria non hai con te documenti ufficiali che provano i tuoi legami familiari o altre situazioni relative ai vincoli familiari. In alcune di queste ipotesi, il notaio può aiutarti nel produrre atti che possono sostituire documenti ufficiali.

#iohodiritto… di fare giurare la traduzione di un documento

Se hai bisogno di una traduzione di un documento che abbia lo stesso valore legale dell’originale, l’interprete deve giurare che il testo originale e il testo da lui redatto in una lingua diversa abbiano significato identico.

Questo vale: a) quando un documento formato in Italia in lingua italiana viene tradotto in un’altra lingua per essere utilizzato comunque in Italia; b) quando uno stesso documento in italiano viene tradotto nella lingua di un altro Paese, per essere utilizzato nel territorio di questo secondo Paese; c) quando un documento formato all’estero in una lingua straniera viene tradotto in italiano per essere utilizzato in Italia.

L’interprete può giurare davanti al Cancelliere del Tribunale, ad un Giudice di Pace o ad un notaio. L’interprete non deve avere un interesse personale rispetto al contenuto dell’atto, non deve trarne vantaggio né svantaggio. Non è obbligatorio che l’interprete sia iscritto nell’elenco dei periti presso il Tribunale.

Quando la traduzione di un documento deve essere utilizzata nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui il documento è stato formato, la traduzione deve essere munita anche di legalizzazione o di Apostille: viene apposta a seconda dei casi dalla Prefettura o dalla Procura della Repubblica e dimostra che l’interprete ha prestato giuramento davanti ad un pubblico ufficiale regolarmente autorizzato.

#iohodiritto… di avere i documenti per ottenere la cittadinanza

Se sei un rifugiato, dopo 5 anni di residenza continua puoi ottenere la cittadinanza italiana per “naturalizzazione”. In tutti gli altri casi (protezione sussidiaria, altri permessi di soggiorno) il tempo di residenza richiesto è invece di 10 anni.

Per ottenere la cittadinanza, devi presentare una domanda alla Prefettura del luogo in cui vivi. La domanda consiste in un unico documento nel quale dovrai indicare tutti i tuoi dati anagrafici completi (inclusi il luogo e la data di nascita e i dati dei tuoi genitori) e dovrai dichiarare: di non avere commesso reati; di avere un sufficiente livello di integrazione; e che il tuo nucleo familiare è autosufficiente economicamente.

Inoltre se sei rifugiato, non potendoti rivolgere alle autorità del tuo Paese di origine, potrai sostituire il certificato di nascita e il certificato penale con un atto notorio o una dichiarazione autenticata. Il notaio può esserti di aiuto in questi casi; in alternativa ti puoi rivolgere al tuo Comune di residenza o in Tribunale.

L’esame della tua pratica dovrebbe essere completato entro due anni, ma la domanda resta valida anche se questo termine viene superato. Se l’esame si conclude positivamente, la cittadinanza ti verrà concessa con un Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, e tu dovrai giurare fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione davanti al Sindaco del Comune in cui hai la residenza.

PER IL MIO LAVORO

#iohodiritto… di ottenere il riconoscimento del mio titolo di studio

In generale, le persone straniere che vogliono far valere un titolo di studio estero in Italia hanno bisogno di una “dichiarazione di valore in loco”. E’ un documento redatto in lingua italiana rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine della persona interessata, che indica: la natura dell’Istituzione che ha emesso il titolo di studio; il valore che quel titolo ha nel Paese in cui è stato rilasciato; i requisiti per iscriversi al corso che si conclude con quel titolo e la durata del corso stesso.

La legge italiana prevede che ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria si applichino le stesse regole che valgono per il riconoscimento di diplomi, certificati e titoli ottenuti all’estero da cittadini italiani.

I rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria spesso non hanno con sé i certificati attestanti i propri titoli di studio e peraltro hanno interrotto i rapporti con il Paese di origine. In questi casi la legge italiana consente il riconoscimento del titolo anche in assenza del certificato.

Quindi, se sei un rifugiato o un beneficiario di protezione sussidiaria e vuoi far valere la tua laurea in Italia, ti basta avere un documento di identità, esibire il provvedimento da cui risulta lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, e firmare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (che puoi fare autenticare in Comune o da un notaio) che contiene:

  • la descrizione del titolo conseguito, l’anno in cui è stato ottenuto, il Paese in cui si trova l’Università;
  • il programma degli studi, l’elenco degli esami sostenuti con i voti e la votazione finale.

Se sei un rifugiato (o un beneficiario di protezione sussidiaria), sei studente universitario non ancora laureato e vuoi proseguire gli studi in Italia, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà indicare il corso di laurea a cui sei iscritto, l’anno di iscrizione, gli esami già sostenuti e i voti che hai riportato in ciascun esame.

Se sei un rifugiato (o un beneficiario di protezione sussidiaria), hai un diploma di scuola superiore e vuoi iscriverti all’Università in Italia, la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare il diploma che hai ottenuto e presso quale scuola, quali materie hai studiato e con quale votazione ti sei diplomato.

La legge poi prevede che ogni università o istituto di formazione abbia un autonomo sistema di valutazione, convalida e accreditamento che consenta il riconoscimento e l’equiparazione dei titoli anche attraverso appositi esami per verificare la validità e le competenze che hai autocertificato.

#iohodiritto… di aprire una nuova impresa

Se vuoi svolgere un’attività produttiva, commerciale, artigianale o agricola senza avere soci, puoi diventare un imprenditore individuale: sei l’unico titolare dell’attività, ma puoi avere collaboratori o dipendenti, e possono collaborare con te i tuoi familiari. Non è necessario investire una somma di denaro minima.

Oltre ad un documento di identità valido e al codice fiscale, devi chiedere una Partita IVA all’Agenzia delle Entrate e iscriverti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della tua città, pagando un contributo annuale di iscrizione.

Puoi trovare tutte le informazioni su www.dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira-int.htm

Alcuni tipi di attività richiedono anche una autorizzazione del Comune o delle autorità sanitarie: per informarti, puoi chiedere al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) della Camera di Commercio, al quale dovrai comunicare l’inizio della tua attività. Per saperne di più, puoi collegarti a www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-il-comune/scia-contestuali-a-comunica

Quando apri un’impresa devi versare contributi all’INPS per avere una pensione quando avrai finito di lavorare; e all’INAIL per assicurare te e le persone che lavorano con te contro eventuali infortuni.

Tutti gli adempimenti possono essere eseguiti per via telematica, inviando la “Comunicazione Unica” al Registro delle Imprese. Per chiarimenti, puoi cliccare www.starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp

#iohodiritto… di entrare a far parte di una società

Se più persone vogliono creare insieme un’attività di impresa oppure partecipare con altre persone ad un’attività di impresa già esistente, lo strumento giusto per farlo è la società. Essendo in possesso di un permesso di soggiorno, hai diritto di entrare a far parte di una società.

Puoi partecipare ad una società fin dal momento in cui viene costituita, oppure puoi entrare a farne parte dopo, acquistando una quota del suo capitale. In base al diritto italiano, le società si dividono in due gruppi: le società di persone, nelle quali i soci o alcuni di essi hanno la funzione di amministratori e assumono responsabilità personale; e le società di capitali, nelle quali l’amministrazione può essere affidata a persone diverse dai soci e questi non assumono un proprio rischio patrimoniale. Le società di capitali (s.r.l. e s.p.a.) possono essere costituite o possono continuare ad esistere anche con un unico socio.

Per costituire una società o entrare a farne parte occorre l’atto di un notaio, il quale ti darà tutte le informazioni per compiere la scelta più corretta e per come procedere, e controllerà che tutte le regole previste dalla legge siano rispettate.

#iohodiritto… di conferire una procura

Se devi compiere un atto giuridico e non puoi o non vuoi farlo personalmente, puoi incaricare un’altra persona di farlo per te, mediante un procura. La persona incaricata, chiamata “procuratore”, sarà un tuo rappresentante, cioè agirà nel tuo interesse e in nome tuo: gli effetti dell’atto compiuto si produrranno direttamente in capo a te. La procura, che può essere chiamata anche “delega”, può servire per compiere un unico atto o per compierne più di uno o anche per compiere qualsiasi atto in nome e per conto della persona rappresentata.

Per dare una procura ad un’altra persona, puoi rivolgerti ad un notaio con un tuo documento di identità valido, i dati completi della persona incaricata e le informazioni sull’atto che il procuratore potrà compiere rappresentandoti. La firma della procura non ti impedirà in ogni caso di compiere personalmente l’atto di cui si tratta.

Se la procura redatta dal notaio italiano deve essere utilizzata all’estero, deve essere legalizzata o dotata di Apostille. Allo stesso modo, una procura firmata all’estero può essere utilizzata in Italia se è stata legalizzata o munita di Apostille, se è tradotta in italiano e se viene depositata presso un notaio italiano.

La legalizzazione e l’Apostille vengono apposte a seconda dei casi dalla Prefettura o dalla Procura della Repubblica e servono a dimostrare che la delega è stata redatta da un pubblico ufficiale regolarmente autorizzato e firmata davanti a lui.